Art. 10.
(Compensazioni territoriali).

      1. A decorrere dalla data di autorizzazione alla costruzione degli impianti di produzione elettrica di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti misure di compensazione territoriale:

          a) gli utenti elettrici residenti nei comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono di una riduzione del 25 per cento della tariffa elettrica;

 

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          b) i contribuenti residenti nei comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono della riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

          c) i comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono di un versamento annuale da parte dell'esercente dell'impianto quantificato in 0,05 centesimi di euro per kWh prodotto nell'impianto stesso, con il vincolo di destinare tale somma a progetti di qualificazione e di sviluppo del territorio.

      2. A decorrere dalla data in cui è autorizzata la costruzione del deposito nazionale di cui all'articolo 9 si applicano le seguenti misure di compensazione territoriale:

          a) i contribuenti residenti nel comune ospitante il deposito nazionale e nei comuni confinanti godono della riduzione del 50 per cento dell'ICI e dell'esenzione dalla TARSU;

          b) il comune ospitante il deposito nazionale e i comuni confinanti godono di un versamento annuale da parte dell'esercente dell'impianto quantificato, rispettivamente, in 2 milioni di euro all'anno e in 1 milione di euro all'anno, con il vincolo di destinare tale somma a progetti di qualificazione e di sviluppo del territorio.

      3. A decorrere dalla data di entrata in esercizio del deposito nazionale, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, al comune ospitante e ai comuni confinanti, nonché alla provincia e alla regione competenti per territorio, si applicano le compensazioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
      4. La diminuzione del gettito comunale derivante dall'applicazione delle misure di compensazione di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), è compensata

 

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mediante versamento ai comuni di somme equivalenti, determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di emanazione del decreto di autorizzazione alla costruzione del relativo impianto.
      5. Le misure di compensazione di cui al comma 1, lettere a) e c), sono finanziate mediante una riserva tariffaria sul costo del kWh determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
      6. Il versamento delle compensazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), è operato con cadenza annuale attraverso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.